sabato 9 giugno 2012

Scuola, è la Regione a dover disciplinare l'accorpamento degli Istituti Comprensivi. Ma ora deve farlo in fretta

E’ stato accolto dalla Corte Costituzionale il ricorso della Regione Puglia verso la legge 133/2011, che all’art. 19 prevede l’accorpamento in Isitituto Comprensivi delle Scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie per raggiungere la “quota” minima di 1000 alunni.
In sostanza, la Regione aveva ritenuto che alcuni comma della legge citata, privino, di fatto, l’istituzione regionale del ruolo primario nell’organizzazione delle scuole, laddove indicano il numero minimo di studenti necessari alla singola scuola, per ottenere l'autonomia.
Il comma 4, infatti, stabilisce che: “Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione – si legge – delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”.
Il comma 5 stabilisce che: “Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”.
Sono questi due comma, secondo il ricorso presentato dalla Regione Puglia ed accolto dalla Corte Costituzionale che “stabiliscono nel dettaglio l’aggregazione di scuole in istituti comprensivi e la soglia minima di alunni per l'assegnazione di dirigenti a tempo indeterminato, sono immediatamente (la loro decorrenza coincide con l’anno scolastico appena iniziato) lesive della competenza regionale in materia formativa e di programmazione della rete scolastica, delegata alle Regioni”.
Dunque tocca alle Regioni statuire in materia, e non al Governo.
Ora, ottenuto il via libera dalla suprema Consulta, alla Regione tocca non perdere altro tempo e statuire il più velocemente in materia.
Sulla questione è intervenuta la Uil Puglia, per bocca del suo Segretario regionale Uil Scuola Giovanni Verga.
“A questo punto è giusto che la Regione Puglia faccia le opportune valutazioni politiche e studi la formula migliore per fare il punto sul piano di dimensionamento scolastico, in piena coerenza con lo spirito e il merito del ricorso presentato assieme ad altre regioni”.
“Siamo ovviamente estremamente soddisfatti per l’esito del ricorso – continua Verga – in quanto ritenevamo e riteniamo fuori luogo questa politica di tagli ed accorpamenti selvaggi che la 133 aveva imposto, con le logiche ripercussioni negative sul personale: dirigenti scolastici, direttori amministrativi e personale Docente e Ata. Senza dimenticare il disorientamento e i disagi per i genitori, a causa di un’offerta che non avrebbe affatto tenuto conto del principio fondamentale di territorialità: una violazione, in sostanza, del patto formativo tra scuola e famiglia”.
E ancora: “La visione ragionieristica dell’universo formativo ne esce sconfitta, a vantaggio di una scuola di qualità, che deve diventare riferimento per un nuovo percorso di crescita, sia a livello regionale che nazionale. In un momento come l’attuale, caratterizzato da una profonda crisi economica e sociale, usare la scure, sempre e comunque, non produce effetti positivi. Piuttosto bisogna investire nella scuola, come del resto dichiarato nei giorni scorsi dal Ministro Profumo, migliorandone l’offerta didattica e formativa, per far sì che le nuove generazioni possano affacciarsi in maniera competitiva sul mercato del lavoro e sulla scena sociale, favorendone l’impegno. E’ inutile nascondere la forte preoccupazione – conclude il Segretario Generale della UIL Scuola regionale – per una sentenza che, sicuramente, non trasmette serenità a quei lavoratori della scuola che a causa di una norma, dichiarata successivamente incostituzionale, si trovano nella condizione di dover perdere la propria sede di lavoro ed, in molti casi, ancor peggio, di risultare in esubero”.

Nessun commento:

Posta un commento