Dopo la recente nomina di
Coordinatore del sistema
bibliotecario universitario nazionale conferitogli dalla CRUI, un nuovo
prestigioso riconoscimento per professor Giuliano Volpe, Rettore dell’Università degli studi di Foggia
che, nella giornata di ieri, ha ricevuto la designazione ufficiale da parte
della Conferenza delle Regioni a componente dell’importante organo consultivo
del Ministero per i Beni e le Attività culturali.
La candidatura presentata dalla Regione Puglia è stata, a seguito di una valutazione comparativa, accolta e sostenuta da tutte le Regioni italiane quale riconoscimento dell’impegno, della competenza e dell’elevata professionalità del prof. Volpe. La designazione, infatti, tiene conto non solo dell’alto profilo scientifico e culturale del Rettore Giuliano Volpe ma anche dell'impegno profuso nel campo della ricerca, della formazione, della valorizzazione del patrimonio culturale, nonché del ruolo svolto in qualità di Coordinatore della Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia e nella elaborazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
La candidatura presentata dalla Regione Puglia è stata, a seguito di una valutazione comparativa, accolta e sostenuta da tutte le Regioni italiane quale riconoscimento dell’impegno, della competenza e dell’elevata professionalità del prof. Volpe. La designazione, infatti, tiene conto non solo dell’alto profilo scientifico e culturale del Rettore Giuliano Volpe ma anche dell'impegno profuso nel campo della ricerca, della formazione, della valorizzazione del patrimonio culturale, nonché del ruolo svolto in qualità di Coordinatore della Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia e nella elaborazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
Prof. Giuliano Volpe |
Al Rettore Giuliano Volpe sono giunti
gli auguri del Presidente del Consiglio Superiore dei Beni culturali e
Paesaggistici, prof. Andrea Carandini che ha accolto con entusiasmo la notizia
della designazione operata dalla Conferenza delle Regioni.
Il Consiglio Superiore dei
Beni culturali e Paesaggistici
1. Il Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», e'
organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di
beni culturali e paesaggistici.
2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del direttore generale competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di gabinetto:
a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;
d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;
e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;
g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonche' da Stati esteri.
3. Il Consiglio superiore puo' inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.
4. Il Consiglio superiore e' composto da:
a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
b) otto eminenti personalita' del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalita' di cui al comma 4, lettera. b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
6. Il Consiglio superiore e' integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero.
7. Il termine di durata del Consiglio superiore e' stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i beni e le attivita' culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attivita' di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, ne' essere amministratori o sindaci di societa' che svolgono le medesime attivita'; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero ne' assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere del Consiglio superiore.
8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale gia' in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.
9. Il Consiglio superiore ed la Consulta per lo spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.
2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del direttore generale competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di gabinetto:
a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;
d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;
e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;
g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonche' da Stati esteri.
3. Il Consiglio superiore puo' inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.
4. Il Consiglio superiore e' composto da:
a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
b) otto eminenti personalita' del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalita' di cui al comma 4, lettera. b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
6. Il Consiglio superiore e' integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero.
7. Il termine di durata del Consiglio superiore e' stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i beni e le attivita' culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attivita' di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, ne' essere amministratori o sindaci di societa' che svolgono le medesime attivita'; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero ne' assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere del Consiglio superiore.
8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale gia' in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.
9. Il Consiglio superiore ed la Consulta per lo spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.
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